Requisiti obbligatori per diventare Agente immobiliare

Agenti immobiliari abilitati partiamo dalla base.

L'agente immobiliare abilitato mette in relazione "due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 c.c.). 

Requisiti obbligatori per svolgere l'attività

I requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o se l'attività viene svolta in forma di società, da tutti i legali rappresentanti o dal preposto all'attività di mediazione. 

Requisiti generali:

  • avere il godimento dei diritti civili;
  • aver raggiunto la maggiore età.
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • cittadinanza dell'Unione Europea

Requisiti morali

  • non essere stato dichiarato fallito
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive
  • non essere stato condannato alla reclusione per i reati previsti dalla legge sull´assegno
  • non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio
  • non essere stato condannato per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto (assegni senza provvista e assegni senza autorizzazione del trattario recentemente depenalizzati con Decreto Legislativo n.507 del 30.12.1999 in vigore dal 15.01.2000)
  • non essere stato condannato per un delitto non colposo diverso da quelli espressamente indicati, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.

Qualora si ottenga il provvedimento di riabilitazione i punti citati non sono più ostativi all´iscrizione.

Requisiti professionali:

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver superato apposito esame, scritto e orale, alla Camera di commercio di residenza a cui sono ammessi coloro che hanno frequentato un corso di formazione specifico della durata non inferiore alle 220 ore istituito o riconosciuto dalla Regione. Per le società che intendono esercitare la mediazione, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.

 

Incompatibilità

Le incompatibilità per l'esercizio dell'attività di mediazione secondo l´articolo 18 della legge 57/2001 recante modifiche alla legge 39/89, sono le seguenti:

  • attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
  • attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione;
  • esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione.

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