La plusvalenza nella compravendita immobiliare.

 

Plusvalenza immobiliare di cosa parliamo e quando si verifica

Cos'è la plusvalenza immobiliare?

Al momento della compravendita immobiliare è possibile rivendere l'immobile ad un prezzo superiore di quello di vendita. Questa differenza è nota come plusvalenza immobiliare, ossia il guadagno realizzato da chi, al momento della rivendita dell'immobile, lucra sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e quello di cessione.
È per questo motivo che una casa può essere acquistata, soprattutto in periodi favorevoli, per fini di investimento e rivenduta successivamente ad un prezzo notevolmente più alto.

Il sistema tributario italiano prevede la tassazione della plusvalenza ottenuta dalla cessione di un immobile solo qualora la stessa venga fatta a scopo speculativo. Ciò significa che la tassazione è inerente soltanto alla plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile avvenuta entro cinque anni dal suo acquisto: è soltanto in questo caso che viene considerata come un'operazione speculativa, poiché il suo scopo è quello di arricchire il soggetto cedente.

Quando si verifica la plusvalenza immobiliare?

La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile rientra nella categoria reddituale dei redditi diversi: si rientra in questa casistica qualora i proventi non siano conseguenti all'esercizio di un'arte o di una professione o all'esercizio di un'impresa commerciale.
La norma può essere applicata nei confronti di persone, enti non commerciali e soggetti non residenti.
Nel caso in cui, invece, la plusvalenza sia percepita da un soggetto fisico che esercita un'attività di impresa, la stessa va a confluire all'interno nella categoria del reddito d'impresa.

Dunque, la plusvalenza immobiliare si verifica nel caso in cui sia manifesto o almeno individuabile il fine speculativo: ma come può questo essere scovato? Il legislatore ha, per rispondere a questa domanda, previsto tre parametri da prendere in considerazione nell'analisi di ogni caso:

 

  • l'immobile viene ceduto tramite compravendita, permuta o conferimento in società;

 

  • l'immobile è ceduto entro i primi cinque anni che seguono il momento dell'acquisto o della costruzione;

 

  • non sia adibito, nel caso in cui si tratti di un'unità immobiliare urbana, ad abitazione principale del venditore o di un suo familiare.

 


Il criterio temporale dei cinque anni, dunque, non viene applicato qualora il proprietario o un suo familiare abbia avuto la residenza nell'immobile.
Vale un discorso analogo per gli immobili che vengono ceduti a titolo oneroso per donazione: la normativa vigente richiede che l'atto di donazione venga palesato al fine di poter determinare nel modo corretto il quinquennio da prendere in considerazione. Bisognerà, infatti, per la determinazione della plusvalenza immobiliare, andare a sommare il periodo di possesso del donatario e quello del donatore.

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