L'avvocato risponde: la donazione

La donazione. 

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione” (art. 769 del Codice Civile).

Il contratto di donazione richiede una forma specifica ossia quella dell’atto pubblico avanti al Notaio ed i requisiti per la conclusione di un valido contratto sono:

1) il donante è mosso da spirito di liberalità, ossia da un interesse non patrimoniale ed il donatario riceve un arricchimento,

2) ciascuno deve prestare un valido consenso, il donante e il donatario devono essere capaci di donare e di ricevere la donazione,

3) la causa della donazione deve essere lecita.

In ambito immobiliare, la donazione solitamente è diretta dal donante al donatario ma può essere anche c.d. indiretta, quando si giunge al medesimo effetto di una donazione (e cioè, si ripete, l’impoverimento del donante e l’arricchimento del beneficiario) indirettamente, come ad esempio nel caso in cui un immobile venga acquistato dal figlio con denaro di un genitore.

La donazione in linea generale è irrevocabile salvo in alcune ipotesi tassative:

per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;

per sopravvenienza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione.

Tale ultimo aspetto incide sul trasferimento di un bene oggetto di donazione in quanto l’atto di donazione è soggetto a revocatoria per un periodo incerto (art. 802 del Codice civile prevede che la revoca per ingratitudine possa essere chiesta dal donante o dai suoi eredi entro un anno dalla conoscenza del fatto mentre quella per sopravvenienza di figli ex art. 804 del Codice Civile deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero dalla notizia dell’esistenza del figlio o discendente ovvero dall’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio), motivo per cui l’eventuale successivo trasferimento dell’immobile potrebbe essere “precario” in quanto sussisterebbe sempre il pericolo di un’eventuale azione revocatoria che porterebbe all’inefficacia della donazione;  solitamente nel caso in cui l’acquirente del bene donato chieda un mutuo per effettuare il pagamento del prezzo, l’istituto di credito solitamente chiede che l’operazione venga garantita con la stipula di una polizza assicurativa da parte del venditore (beneficiario della donazione) a garanzia dell’eventuale revoca della donazione.

La donazione può avere una rilevanza anche in un’ottica successoria come nel caso in cui il donante doni solo la nuda proprietà ad un proprio discendente riservandosi l’usufrutto a vita; così facendo al momento della morte del donante, il beneficiario acquisirà la piena proprietà senza necessità di dover accettare l’eredità.

Infine si evidenzia come la donazione possa essere utilizzata anche per regolare particolari interessi della vita del donante e possa essere subordinata ad una determinata condizione come ad esempio nel caso in cui il donante doni un immobile a favore di un altro soggetto con l’impegno di quest’ultimo di prestargli assistenza.

 

Avv. Davide Bozzoli