Come segnalare un agente immobiliare abusivo.

La Camera di Commercio ha il compito di vigilare in generale sulla regolazione del mercato e in particolare sullo svolgimento dell’attività di mediazione da parte dei soggetti autorizzati.

Per segnalare il comportamento scorretto di un agente immobiliare se regolarmente iscritto al registro imprese con codice ateco 68.31 (mediazione immobiliare), si può inviare una Segnalazione in carta semplice indicando sinteticamente i fatti accaduti e consegnarla con una delle seguenti modalità:

  • di persona a: Ufficio Abilitazioni, Camera di Commercio di ............
  • via PEC  c.a. Ufficio Abilitazioni
  • via posta ordinaria a: Camera di Commercio di.............- Ufficio Abilitazioni

La segnalazione va documentata nel modo più dettagliato possibile e firmata.

Le segnalazioni anonime non possono esser prese in considerazione.

Alla segnalazione vanno allegati i seguenti documenti

Dati dell'impresa e documento d'identità del segnalatore (obbligatori)

Dati identificativi dei soggetti che hanno condotto la mediazione,  ev. testimoni, copia della modulistica (proposta di acquisto/ locazione, del conferimento dell'incarico di mediazione) biglietti da visita, ev. pubblicità in opuscoli o quotidiani, mail, atti notarili e ogni ulteriore documento idoneo a descrivere i fatti.

L'ufficio camerale, a seguito di verifica d'ufficio o su segnalazione di privato, deve denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, in qualsiasi forma (es. sotto veste di procacciatore, consulente, con dichiarazioni false, ecc..) , anche in maniera occasionale, la professione di mediatore.

Chiunque esercita l'attività di mediazione senza il possesso dei requisiti previsti è punito con la sanzione amministrativa da € 7.500 a € 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

A coloro che siano incorsi per 2 volte nella sanzione amministrativa di esercizio abusivo dell'attività, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale:

"Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 15.000 a € 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo»

Se il mediatore abusivo è iscritto al Registro Imprese, i provvedimenti penali sono iscritti per estratto nel REA.

Il Dirigente responsabile del Registro Imprese  infligge, sulla base di apposite "Linee Guida",  le seguenti sanzioni disciplinari al mediatore iscritto al Registro Imprese che violi i doveri e gli obblighi imposti dalla legge nell'esercizio dell'attività:

A) sospensione dell'attività fino a sei mesi (ex sospensione dal Ruolo)

  1. nei casi di turbamento del mercato meno gravi
  2. nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione

B) inibizione dell'attività fino a nuova SCIA (ex cancellazione dal Ruolo)

  1. nel caso di esercizio di attività d'impresa o professionali incompatibili
  2. quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa
  3. nel caso di esercizio di attività dopo il decesso dell'unico titolare
  4. per mancata nomina del preposto in unità locale o sede secondaria

C) inibizione perpetua dell'attività (ex radiazione dal Ruolo):

  1. turbamento grave del mercato
  2. agenti che, nel periodo di sospensione, compiano atti inerenti al loro ufficio
  3. agenti cui sia stata irrogata 2 volte la sospensione dell'attività

 

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