Obbligo di assicurazione per gli agenti immobiliari
admin
13 novembre, 2020
Copertura assicurativa obbligatoria
Con l'entrata in vigore dell'art. 18 della Legge n. 57 del 05/03/2001, è stato introdotto l’obbligo di stipulare, a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa; l’ammontare minimo della copertura della polizza assicurativa deve essere pari a:
- euro 260.000,00 per le ditte individuali;
- euro 520.000,00 per le società di persone;
- euro 1.550.000,00 per le società di capitali.
La polizza assicurativa deve essere trasmessa contestualmente all’invio della modulistica al registro imprese e la data di stipulazione della stessa deve essere coincidente o precedente alla data dichiarata di inizio attività.
La Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato l'art. 3, comma 5-bis, della Legge 39/1989 che, così come aggiornato, prevede: "Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Pertanto, dal 1 gennaio 2018 gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in assenza di idonea copertura assicurativa, rischiano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro.